Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente 2560 1920 Adrilog
Con riferimento al diritto all’erogazione in busta paga del trattamento integrativo (previsto in caso di reddito complessivo non superiore a 28.000 euro) e al riconoscimento dell’ulteriore detrazione (prevista in caso di reddito complessivo superiore a 28.000 ma non a 40.000 euro), introdotti DAL MESE DI LUGLIO 2020 attraverso gli artt. 1 e 2, DL n. 3/2020, si offre la possibilità al singolo socio di compilare il seguente modulo qualora si volesse farne richiesta:

Analogamente a quanto previsto per il bonus Renzi di 80 euro (abrogato al 30.6), anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono riconosciute in automatico dal sostituto d’imposta (Adrilog) sulla base dei dati autodichiarati dal singolo lavoratore.

Si tratta di un bonus che spetta, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, ai titolari di:
– reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000;
– IRPEF lorda, al netto delle Altre detrazioni (di cui all’art. 13, comma 1, TUIR), positiva.
Il trattamento integrativo ammonta a:
– 600 euro per l’anno 2020 (semestre luglio-dicembre)
– 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021
e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
L’importo spettante è rapportato al periodo di lavoro ed è erogato in via automatica dal sostituto d’imposta (Adrilog) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta verifica la spettanza del trattamento integrativo e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell’intero importo (ove quest’ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Ulteriore detrazione fiscale
Ai titolari di redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, viene, invece, riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale sull’IRPEF lorda (in questo caso, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell’imposta dovuta).
L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi  prossimi alla soglia inferiore (euro 28.000) si riduce progressivamente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.
L’ulteriore detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta (Adrilog) ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020.
In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta verifica la spettanza dell’ulteriore detrazione e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell’intero importo (ove quest’ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).
Premesso quanto sopra, preme evidenziare che Adrilog, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale, provvederà a verificare il rispetto del requisito reddituale sulla base dei dati in nostro possesso. In caso di esito positivo, verrà riconosciuto automaticamente in busta paga, mese per mese, il beneficio previsto.
A tale proposito, ti invitiamo a prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale (ad esempio, il possesso di ulteriori redditi), al fine di non dover restituire, in sede di conguaglio ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/REDDITI), gli importi non spettanti.
Ciò premesso, Adrilog terrà conto di eventuali comunicazioni in tal senso.
COMPILA IL MODULO E RESTITUISCILO AL TUO RESPONSABILE O VIA MAIL A  antonio.tomizzi@adri-log.it – UFFICIO HR ENTRO IL GIORNO 01/08/2020
Ti ricordiamo che la compilazione del modulo è facoltativa e che, in sua mancanza, si procederà alla verifica della spettanza a tuo favore del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale sulla base dei dati a nostra disposizione.